La sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, infine sfociato nell’ordinanza di Cass. n. 11486/2021 di rimessione della questione alle Sezioni Unite.
In particolare, relativamente alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI, le Sezioni Unite hanno affrontato le seguenti questioni:
Il 30 dicembre 2021 le Sezioni Unite hanno depositato la attesa decisione n. 41994 in cui, in esito ad una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria, è enunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
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