“In ossequio ai criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria che hanno come elemento comune i mancato adempimento – il creditore è tenuto a provare soltanto l’esistenza del titolo, ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza di tale inadempimento, mentre incombe all’obbligato l’onere di provare di avere adempiuto.”
Una signora ha acquistato tramite Booking.com un soggiorno di 10 giorni presso un Hotel per due persone pagando la somma di 2.250 euro. In particolare, la presenza della piscina e della palestra pubblicizzata all’intero del claim dell’Hotel rappresentavano condizioni essenziali per la consumatrice.
Una volta giunta sul posto, tuttavia, la signora rimaneva delusa dalle dimensioni e profondità della piscina – inadeguata all’utilizzo di un adulto – e dalla palestra – composta da soli due attrezzi.
Per queste ragioni, la signora non ha esitato ad avanzare richiesta di rimborso, negata da parte di Booking.com e dall’Hotel. Dopo soli 3 giorni, la donna decideva di interrompere il soggiorno e, successivamente, di agire in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, con accertamento della responsabilità dell’Hotel e relativo rimborso della somma corrisposta.
Il Giudice, esaminando la fattispecie, ha ricordato come la risoluzione per inadempimento presupponga la mancata, inesatta, parziale, tardiva esecuzione di un obbligo contrattuale, e la riconducibilità di tale evento al contraente, oltre all’ulteriore presupposto della gravità dell’inadempimento.
L’Hotel, costituendosi in giudizio, si difendeva asserendo che le immagini relative alla piscina era idonee a rappresentare la realtà. In merito alla palestra, affermava che gli attrezzi erano di per sé idonei a permettere lo svolgimento di oltre 25 esercizi.
Dall’esame di tutte le immagini, il Giudice ha rilevato che, per quanto riguarda la piscina, le foto erano rese da un’angolatura che la facevano apparire più grande e non risultava possibile verificarne la poca profondità. Per la palestra non vi erano immagini, quindi era lecito aspettarsi almeno una stanza attrezzata.
Alla luce di ciò, il Giudice, avendo tuttavia la consumatrice usufruito di altri servizi durante i 3 giorni di permanenza, accoglieva parzialmente la domanda condannando l’Hotel alla restituzione della somma di € 1.575,00, oltre interessi.
Clicca qui per la pronuncia (Giudice di Pace di Milano, sentenza del 15/07/2022, n. 5111)
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