IL FIGLIO DECIDE DI FREQUENTARE UN' UNIVERSITÀ PRIVA FUORI SEDE? LA CORTE DI CASSAZIONE HA DECISO CHE IL GENITORE DEVE CONCORRERE ALLE SPESE IN BASE AL REDDITO

(Cassazione Civile n. 15229/2023 del 30/05/2023)

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"La ripartizione pro quota delle spese straordinarie non deve necessariamente essere suddivisa in parti uguali, come previsto dal principio generale del debito solidale. Al contrario, dovrebbe tenere conto sia delle risorse patrimoniali disponibili di ciascun genitore, sia della loro capacità lavorativa, sia professionale che domestica."

Come noto i genitori divorziati sono tenuti a contribuire nella misura del 50% alle spese universitarie del figlio. Tuttavia nel caso di specie il figlio deciva di frequentare un’università privata fuori sede, contro il volere del padre, perché la riteneve fuori dalla portata economica della famiglia. Alla luce di ciò, il genitore decise di impugnare la richiesta di un'identica corrispondenza tra i due ex coniugi, dato il differente stile di vita dei due.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del padre evidenziando che vi dev’essere un’equa contribuzione straordinaria che deve tener conto dei diversi redditi dei genitori.

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