L’istituto del matrimonio è disciplinato dalla nostra Costituzione in particolare all’art 29 ove si ritiene che la famiglia cosiddetta legittima è quella fondata sul matrimonio.
Il primo requisito per potersi sposare è la libertà di stato prevista dall’art 86 c.c.
Difatti, non può sposarsi chi è legato da un precedente matrimonio fatta eccezione che:
L’art. 147 c.c. impone ad entrambi i coniugi di mantenere ed istruire ed, infine, educare i propri figli considerando la loro personalità, il base alle regole previste in tema di responsabilità genitoriale.
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