“In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, qualora un automobilista abbia dimostrato l’inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un’autostrada di un animale con cui non era stato possibile evitare la collisione, al fine di vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. la società di gestione autostradale è chiamata a fornire la dimostrazione positiva che la presenza dell’animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita, «non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente“.
Il consumatore, mentre conduceva il veicolo lungo l’autostrada Milano Serravalle, impattava a grande velocità contro un animale di media taglia presente sulla carreggiata, riportando danni significativi all’anteriore della macchina.
Per questi motivi, il guidatore conveniva in giudizio la società che gestisce il tratto autostradale affinché venisse accertata e dichiarata la sua esclusiva responsabilità nella causazione dell’incidente.
In primo grado, il Tribunale di Milano ha accertato la responsabilità dell’ente gestore dell’autostrada, condannandolo a risarcire il guidatore dei danni patrimoniali subiti.
L’ente gestore decideva di proporre appello per insussistenza di responsabilità – affermando di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire che la presenza dell’animale sulla carreggiata potesse arrecare danno ai fruitori della stessa – e per assoluto difetto di prova circa il nesso causale tra l’evento e il preteso danno.
La Corte ha riconfermato la responsabilità riconosciuta dal Tribunale, ritenendo che l’ente gestore dell’autostrada non abbia effettivamente fornito alcuna prova liberatoria utile. Precisamente, non ha dimostrato che la presenza del cane – situazione di cui la società era a conoscenza – fosse riconducibile a circostanze imprevedibili idonee ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa custodita come, ad esempio, l’abbandono da parte di terzi o il danneggiamento della recinzione cagionato da un atto vandalico o da un incidente verificatosi poco prima e tale da rendere impossibile un tempestivo intervento a tutela dei fruitori del tratto interessato.
Clicca qui per la pronuncia (Giudice di Pace di Milano, Sentenza del 29/03/2022, n. 2017)
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