Il funzionario della banca di cui sei cliente da molti anni ti ha proposto alcuni investimenti di cui non hai ben capito il meccanismo di funzionamento. Non sei esperto in materia finanziaria, ma ti sei accontentato delle spiegazioni e delle generiche rassicurazioni fornite dal consulente di tua fiducia.
Le cose, però, non sono andate nel verso giusto e il tuo investimento si è rivelato più rischioso di quanto avevi previsto o di quanto era possibile prevedere nel momento in cui lo hai deciso e sottoscritto. A conti fatti, hai avuto una consistente perdita in conto capitale; qualcosa evidentemente non ha funzionato.
Ora ti chiedi a chi addebitare la responsabilità del danno provocato da un investimento sbagliato: puoi dire che è colpa della banca e così citarla in giudizio per essere risarcito delle perdite subite?
Vi è copiosa giurisprudenza relativa ai ” tango bonds” argentini, bond greci, obbligazioni Lehman Brothers, crack Cirio e Parmalat ove i giudici hanno riconosciuto la responsabilità delle banche nella vendita delle obbligazioni.
Esiste un dovere di informazione a carico della banca e degli altri intermediari creditizi che offrono alla clientela l’acquisto di prodotti di investimento.
È un obbligo previsto in via generale dalla legge che, in particolare, impone di fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente e di evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi.
Per realizzare ciò, la norma di legge prescrive che, prima dell’investimento, il soggetto che lo propone dovrà «acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati» ed inoltre «utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti».
Inoltre, la normativa dispone che gli intermediari autorizzati possono effettuare o consigliare operazioni, o prestare servizio di gestione patrimoniale, solo dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare scelte consapevoli.
In caso di contestazioni e controversie, spetterà all’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta nel caso di specie. Dunque, graverà sempre sulla banca l’onere di dimostrare di avere adeguatamente informato il cliente sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.
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