"Il legislatore, quindi, ha espressamente previsto l’ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell’art. 473-bis.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso"
La Cassazione ha sancito la validità di un ricorso presentato da una coppia mediante una domanda congiunta che includeva sia la separazione che lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Questo significa che è possibile presentare un ricorso congiunto che aggrega separazione e divorzio snellendo le procedure, pur proteggendo simultaneamente gli interessi dei figli da potenziali conflitti prolungati tra i genitori. Infatti, in passato, le coppie intenzionate a divorziare dovevano iniziare presentando l’accordo di separazione, dovevano poi attendere almeno sei mesi per presentare un secondo ricorso attraverso il quale si iniziava il procedimento per il divorzio. Gli accordi coinvolti nella separazione non potevano toccare aspetti del divorzio.
Questa sentenza rappresenta una vera e propria svolta proprio in ragione del fatto che rende possibile stipulare un unico accordo che contempli sia la separazione che il divorzio. Le rispettive richieste possono essere trattate in un unico contesto, con la firma di un unico atto depositato presso il Tribunale. Spetterà a quel punto ai giudici, telematicamente, emettere prima la sentenza di separazione e, dopo sei mesi, qualora ci siano tutte le condizioni, quella di divorzio.
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