La Convivenza

Introdotta con la legge Cirinnà si intendono per conviventi di fatto due persone che siano maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

La convivenza di fatto

PRENOTA LA TUA CONSULENZA

Inserisci i tuoi dati personali

Introdotta con la legge Cirinnà si intendono per conviventi di fatto due persone che siano maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

La convivenza di fatto tra persone eterosessuali oppure dello stesso sesso viene attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera, presentata al comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo.

Il comune provvede poi agli opportuni accertamenti rilasciando il certificato di residenza e stato di famiglia.

La convivenza di fatto riguarda sia le coppie eterosessuali che omosessuali.

Affidati a Codacons e semplifica il tuo percorso per far valere i tuoi diritti sul partner.
Parlaci della tua disavventura! Una volta che esamineremo il tuo caso e verificata la presenza dei necessari presupposti, i nostri legali ti porteranno al raggiungimento dell’obiettivo.

Se ti sei già chiesto se esiste un modo per far valere i tuoi diritti?: la risposta è si!

La convivenza di fatto, quando viene formalizzata, pone in essere un nucleo familiare che è meritevole di tutela


Vi sono i seguenti diritti e doveri:

  • medesimi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario
  • La possibilità di far visita al proprio partner in carcere
  • Il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto.
  • facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, o di morte, in relazione alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
  • Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
  • in caso di morte del proprietario dell’abitazione comune il convivente superstite può restare nella stessa per due anni o un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i 5 anni.
  • nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli
  • se il convivente superstite ha figli minori o disabili ha diritto a continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 3 anni.
  • nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

PRENOTA LA TUA CONSULENZA

Compila il form qui sotto inserendo i dati richiesti così da essere contattato in tempi rapidi da un nostro assistente.

Comunicati Stampa Codacons su questi argomenti

Codacons su genitori divorziati e assicurazione sanitaria per il figlio

14 Luglio 2023

Codacons su moglie che non cucina e non fa il bucato

12 Luglio 2023

Codacons su riduzione assegno di mantenimento

9 Marzo 2023

Codacons su assegno divorzile

30 Gennaio 2023

Codacons su mantenimento figlio

27 Gennaio 2023

Codacons su riduzione assegno divorzile

24 Gennaio 2023

Codacons su affidamento minore

23 Gennaio 2023
Open chat
1
Hai bisogno di aiuto?
Scan the code
Ciao!
Come possiamo aiutarti?