Negato Imbarco

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Se sei stato vittima di negato imbarco ti spetta il rimborso del biglietto e delle spese sostenute, oltre al risarcimento del danno. Il nostro team di legali, verificata la presenza dei corretti presupposti ti sosterranno nel superare tutti gli impedimenti che la compagnia aerea ti porrà di fronte; in questo modo, otterrai un adeguato rimborso ed un congruo risarcimento. Ricordati sempre di tenere con te i documenti richiesti per il viaggio.

Hai prenotato regolarmente il tuo biglietto di volo e ti presenti in orario per l’imbarco, ma, appena prima della partenza, la compagnia aerea ti nega l’imbarco. Nella maggior parte dei casi ciò avviene per overbooking, ossia in caso di vendita illegittima, da parte della compagnia aerea, di un numero di biglietti superiore a quello realmente a disposizione nell’aereo; ma ciò può anche avvenire in caso di perdita di coincidenza nel raggiungimento della destinazione finale, dove il ritardo del primo volo comporta la perdita di coincidenza con il volo successivo.

In questi casi, la Carta dei Diritti del Passeggero prevede che la compagnia aerea sia tenuta a corrispondere immediatamente al passeggero una compensazione pecuniaria, il rimborso del prezzo del biglietto o la gratuita protezione su un altro volo non appena possibile.

Affidati a Codacons e semplifica il tuo percorso sull’ottenimento del rimborso o del risarcimento in caso di negato imbarco
Parlaci della disavventura con il tuo volo! Una volta che esamineremo il tuo caso e verificata la presenza dei necessari presupposti, i nostri legali ti porteranno al raggiungimento dell’obiettivo, che in questo caso è il rimborso.

Se ti sei già chiesto se esiste un modo per essere risarcito: la risposta è si!

Gli obblighi della Compagnia Aerea

Sulla base del Regolamento n. 261/2004 della Comunità Europea, la compagnia aerea che ti nega l’imbarco è tenuta ad assicurare i seguenti servizi:

  • I pasti e le bevande, se la compagnia aerea non li fornisce, possono essere acquistati dal consumatore, il quale può poi chiederne il rimborso, esibendo la ricevuta di pagamento dei pasti e delle bevande in cui siano indicate le date corrispondenti al periodo del negato imbarco;
  • Un’adeguata sistemazione in albergo, se la compagnia mette a disposizione un volo alternativo in partenza il giorno seguente o ancora dopo ma la stessa non offra una sistemazione. Il consumatore ha diritto a procurarsela in una fascia di prezzo ragionevole e potrà richiedere il rimborso esibendo la ricevuta di pagamento in cui siano indicate le date corrispondenti al periodo compreso tra l’orario di partenza programmato in origine e l’orario di partenza effettivo;
  • Il trasporto tramite taxi, autobus o treno nel caso in cui la compagnia non provvede ai collegamenti dall’aeroporto alla località di sistemazione e viceversa. Anche qui il consumatore potrà richiedere il rimborso esibendo le ricevute di pagamento per la fruizione dei suddetti trasporti.

Al riguardo vi forniamo l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale afferma che “il negato imbarco è definito all’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004 come il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sez. III, 30/04/2020 n. 584).

La stessa Corte di Giustizia precisa poi che qualora a un passeggero “venga negato l’imbarco contro la sua volontà, egli ha diritto a una compensazione pecuniaria nonché ad assistenza da parte del vettore aereo operativo, a meno che sussistano ragionevoli motivi per tale diniego, ad esempio a causa dell’inadeguatezza dei suoi documenti di viaggio”.

Infine, la Corte di Giustizia tiene a sottolineare che “la formulazione dell’espressione , presente nell’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004, pone in evidenza che il legislatore dell’Unione non ha inteso riservare al vettore aereo il potere di valutare ed accertare esso stesso, in maniera definitiva, l’inadeguatezza dei documenti di viaggio.

Riguardo al guasto di pezzi del mezzo di trasporto, vi forniamo un altro orientamento della Corte di Giustizia, in base al quale “l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo non può invocare, per essere esonerato dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, « circostanze eccezionali », ai sensi di tale disposizione, con riferimento al guasto di un pezzo cosiddetto « on condition », vale a dire un pezzo che viene sostituito soltanto in caso di guasto del pezzo precedente, allorché il vettore aereo tiene sempre un pezzo di ricambio a magazzino, tranne nell’ipotesi — che deve essere verificata dal giudice del rinvio — in cui un simile guasto costituisca un evento che, per la sua natura o per la sua origine, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge all’effettivo controllo di quest’ultimo, avuto riguardo tuttavia al fatto che, nei limiti in cui tale guasto sia intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell’apparecchio, esso non deve essere considerato un evento di questo tipo” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. VIII, 12/03/2020 n. 832).

Riguardo all’ipotesi in cui vi sia un guasto di un pezzo del mezzo di trasporto, dunque, la Compagnia Aerea non potrà essere esonerata dall’obbligo di indennizzo in favore del consumatore se la compagnia stessa dovesse disporre sempre di un pezzo di ricambio nel magazzino e se il guasto sia inerente all’effettivo controllo di essa. In questi casi, dunque, sappiate che vi spetta la compensazione pecuniaria!

Qualora il vostro disagio è stato determinato dalla pandemia da Covid-19, vi indichiamo qui di seguito un “modulo” per richiedere il rimborso del biglietto o del pacchetto di viaggio, che potete scaricare attraverso il seguente link: modulo risarcimento.

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