Con l’entrata in vigore D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, le coppie, che non soddisfino i requisiti necessari per concludere un accordo davanti all’Ufficio dello Stato Civile e, tuttavia, intendano separarsi o divorziare consensualmente, possono prescindere dal depo
sito di un ricorso al giudice per percorrere una via più diversa e veloce: quella della negoziazione assistita da avvocati.
La prospettiva è quella di alleggerire l’apparato giudiziario ed è per questo che codesto canale prevede la sostituzione dell’attività del giudice con quella di due o più avvocati con la funzione di garantire la correttezza e la legalità della procedura negoziale.
Essa ha inizio o con la sottoscrizione di una convenzione o con la trasmissione di un invito alla negoziazione, il quale deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e del termine per la risposta, con l’avvertimento che il suo mancato rispetto avrà valore di rifiuto.
La convenzione è l’accordo con il quale le parti si impegnano a cooperare tra loro con buona fede e lealtà, osservando il dovere della riservatezza, per risolvere una controversia riguardante i diritti disponibili.
La convenzione è redatta, pena nullità, in forma scritta e deve indicare necessariamente un termine che non sia inferiore ai 30 giorni e non superiore ai 3 mesi prorogabili di altri 30 giorni entro il quale deve essere concluso l’accordo e deve riportare la firma delle parti autenticata dai rispettivi avvocati.
Nel momento in cui la convenzione è stata redatta si passa alla stesura dell’accordo nel quale sono indicate le condizioni patrimoniali e non della separazione o del divorzio come prospettate tra i coniugi all’esito della trattativa aperta con la stipula della convenzione.
L’accordo deve necessariamente dare atto del tentativo di conciliazione compiuto dagli avvocati.
Deve necessariamente informare della possibilità di esperire la procedura di mediazione familiare;
deve riportare la dichiarazione degli avvocati che il contenuto non viola diritti indisponibili, nè è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico;
non può mai mancare della firma dei coniugi debitamente autenticata dai difensori.
In presenza di figli minorenni, è necessario che l’accordo contenga l’informazione alle parti circa l’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.
Avvenuta la sottoscrizione dell’accordo devono essere trasmessi entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che procederà alla sottoposizione del nullaosta o, in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti al rilascio dell’autorizzazione necessaria per l’inoltro all’Ufficio dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio.
Ai fini dell’apposizione del nullaosta il procuratore verifica la mera regolarità degli atti, la concessione dell’autorizzazione che richiede il riscontro della conformità delle condizioni pattuite all’interesse dei figli con la conseguenza che se difetta questo presupposto al
p.m. non resterà che rimettere agli atti al Presidente del tribunale per proseguire nelle forme ordinarie. Avvenuto il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte della procura, è onere di almeno uno degli avvocati che hanno assistito le parti trasmettere una copia autentica dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile competente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione in modo da consentire la successiva trascrizione dell’accordo stesso a margine dell’atto di matrimonio. L’accordo produce gli effetti di un provvedimento del giudice, infatti, in ipotesi di inadempimento, esiste sempre la possibilità di portarlo ad esecuzione coattiva.
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