NESSUN ACCORDO SALVA UN GENITORE DAL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSSITENZA FAMILIARE ED ECONOMICA VERSO I FIGLI MINORI

(Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza n. 30150/2023)

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“Le intese patrimoniali raggiunte dalle parti in sede di separazione non incidono sulla determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987.”

Una madre concluse un accordo negoziale con il marito in cui rinunciava al contributo di mantenimento a favore del figlio minore;
, rinuncia avvenuta con un atto negoziale nell'ambito del quale il padre contestualmente dava il consenso al rilascio dei documenti affinché la donna portasse con sé il figlio minore in Marocco. L’uomo per oltre sette anni non ha sostenuto economicamente il figlio.
Sul tema la Corte di Cassazione è intervenuta stabilendo che l’accordo negoziale non salva il padre dalla condanna penale per aver omesso di contribuire al mantenimento del figlio bisognoso. Infatti, nessun accordo tra le parti può compromettere il diritto della prole a godere di mezzi adeguati per la sussistenza.
La Corte di Cassazione ha condannato il padre a sei mesi di reclusione ed a 500,00 euro di multa per il reato previsto e punito dall'articolo 570, secondo comma, n. 2, codice penale, per il mancato versamento (dal 2016 al 2022) di quanto indicato dal Giudice in sede di separazione in favore del minore.

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