“In materia di obbligo di mantenimento dei figli, la giurisprudenza ha chiarito che l’incapacità economica dell’obbligato rilevante ai fini dell’esclusione della responsabilità penale deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato e sempre che essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto.
Peraltro, non escludono la penale responsabilità le iniziative occasionali ed estemporanee dell’obbligato che, modificando arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione economica al mantenimento posto a suo carico, provveda a taluni bisogni dei figli, risultando le stesse inidonee a compensare il mancato versamento dell’assegno su cui l’altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori.”
Il caso riguarda un padre resosi responsabile del reato di cui all’art. 570 bis c.p., in quanto ha omesso – integralmente – di corrispondere alla figlia l’assegno di mantenimento pari ad euro 250,00, come previsto negli accordi di separazione consensuale.
In origine, le somme dovute erano state corrisposte ma alla fine del 2018 l’uomo aveva cessato di versare il contributo mensile, pur continuando a pagare le spese straordinarie. Il padre si difendeva in giudizio – ma non negava – adducendo il fatto che le inadempienze erano dovute ad una oggettiva impossibilità, derivante dalla perdita del lavoro, ritrovato solo ad ottobre 2020. Tuttavia, durante questo periodo, l’uomo non è rimasto privo di reddito in maniera incolpevole, assoluta e continuativa. Infatti, in un primo momento, ha sostituito la nuova compagna al lavoro, impossibilita per problemi di salute, in un secondo momento – tra gennaio e febbraio 2020 – ha svolto l’attività di fiscalizzazione dei registratori di cassa, e infine, ha lavorato come badante. Per queste ragioni, il Giudice ha ritenuto che l’incapacità economica dell’obbligato non risultasse tale da essere “assoluta” e da integrare una situazione di “persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti”, circostanza idonea ad escludere la responsabilità penale dell’obbligato.
Per queste ragioni, il Tribunale di Milano ha condannato il padre a due mesi di reclusione e a 200 euro di multa, con concessione del beneficio di sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della somma riconosciuta alla ex moglie, a risarcire i danni morali e materiali subiti dalla ex moglie, e a pagare, in favore di quest’ultima, la somma di 2.050,00 euro a titolo di rimborso per le spese processuali sostenute.
Clicca qui per la pronuncia (Tribunale di Milano, Sez. V pen., sentenza del 19/04/2021, n. 3182)
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