“Le intese patrimoniali raggiunte dalle parti in sede di separazione con accordo negoziale non incidono sul mantenimento al figlio minore, ai sensi dell'art. 5 della legge n.898 del 1970, modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987.”
Una madre concludeva un accordo negoziale in cui rinunciava al contributo di mantenimento a favore del figlio minore. La rinuncia avveniva con un atto negoziale nell'ambito del quale la madre rinunciava al mantenimento per il figlio ed il padre contestualmente dava il consenso al rilascio dei documenti affinché la donna portasse con sé il figlio minore in Marocco. L’uomo per oltre sette anni non ha mantenuto economicamente il figlio, sostenendo che l'accordo fosse sufficiente prova per non dover provvedere a versare alcun contributo.
Tuttavia la Corte di Cassazione ha chiarito che l'accordo negoziale non salva il padre dalla condanna penale, ai sensi dell'art. 570 c.p., per aver omesso di contribuire al mantenimento del figlio minorenne. Nessun accordo tra le parti infatti può compromettere il diritto del bambino a godere di mezzi adeguati per il proprio sostentamento.
Per questi motivi la Suprema Corte ha statuito come nessun accordo potrà mai far venire meno l'integrazione del reato ex art. 570 c.p., potendo al massimo regolamentare le concrete modalità dell'adempimento al mantenimento. Pertanto il padre veniva condannato a sei mesi di reclusione ed al pagamento di € 500,00 di multa per il reato previsto e punito dall'art. 570 II comma n. 2 c.p. per il mancato versamento del mantenimento al figlio minore dal 2016 al 2022.