"Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro […], nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento."
La normativa stabilisce che la pensione viene sospesa nell'anno in cui il pensionato percepisca redditi da lavoro. Questa sospensione si applica anche nei mesi dell'anno precedenti al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, se in tali mesi sono stati percepiti redditi da lavoro.
Di conseguenza, i ratei di pensione relativi a questi periodi non devono essere pagati. Se tali ratei sono già stati corrisposti, devono essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 2033 del Codice Civile.
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