"L’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa e presuppone l’accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi."
Una donna ha convissuto con il proprio compagno dal 1996 al 2003 e dalla coppia è nato un figlio. La donna, non sposata, ha chiesto al Giudice l’inclusione del periodo di convivenza nella commisurazione dell’assegno di divorzio, avendo rinunciato a lavorare per crescere il minore. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla questione, ha accolto la volontà della mamma. Tale statuizione è rivoluzionaria in quanto per la prima volta è stata attribuita alla convivenza prematrimoniale un’importanza decisiva ai fini del calcolo dell’assegno divorzile a favore del coniuge più debole, che ha rinunciato a lavorare per crescere la prole e dedicarsi alla famiglia, equiparando così il valore della convivenza al matrimonio.
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