PROVVIGIONI AGENZIA IMMOBILIARE: NON MATURANO CON SEMPLICE ACCETTAZIONE PROPOSTA ACQUISTO

(Corte di Cassazione, sentenza n. 9612 del 11/04/2023)

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"Nel contratto di mediazione, il pagamento della provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. è strettamente connesso alla conclusione dell’affare. La rilevanza causale della conclusione dell’affare, quale fondamento delle pretese di carattere patrimoniale del mediatore, del resto, emerge indirettamente anche dall’art. 1756 c.c., ai sensi del quale, salvo patti o usi contrari, il mediatore avrà diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l’affare non è stato concluso (Cass. Sez. 2, n. 26682 del 24.22.2020). Dall’art. 1755 c.c. deriva, allora, che i soggetti intermediati, aderendo al contratto di mediazione, non assumono alcun obbligo di pagare la provvigione quale diretto corrispettivo dell’attività posta in essere dal mediatore a loro vantaggio, se non al momento della conclusione dell’affare."

In tema di provvigioni delle agenzie immobiliari, la Corte di Cassazione ha dato ragione ad un consumatore riconoscendo il suo diritto a non pagare le provvigioni all'agenzia in quanto, dopo l'accettazione della proposta, non era stato sottoscritto il contratto preliminare, non concludendo così l'affare.

Inoltre, per la Cassazione, l'eventuale inserimento di una clausola che preveda il sorgere del diritto alla provvigione prima della sottoscrizione del preliminare è da ritenersi vessatoria e quindi nulla, in quanto determinerebbe uno squilibrio nel rapporto contrattuale.

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