Dopo le clamorose sentenze del CODACONS a Torino contro il San Paolo IMI ed a Milano contro la Banca Popolare di Milano, la Cassazione conferma il diritto dei correntisti alla restituzione dei soldi di cui le banche si sono appropriate illegittimamente.
L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta.
Gli interessi maturati si trasformano in capitale (in linguaggio tecnico si dice che si “capitalizzano”) ossia sono sommati all’importo dovuto e producono a loro volta interessi: è in questo caso che si parla di interesse composto.
È importante sapere che per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca.
Se vuoi verificare la legittimità degli interessi applicati, occorre avere tutta la documentazione relativa al conto corrente. Non trovi il contratto di apertura del conto corrente o gli estratti conto?
Nessun problema! Devi sapere che l’art. 119 del T.u.b. al comma 4 prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.
Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Normalmente viene rilasciata la documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Questo termine non riguarda i contratti i quali, se fanno riferimento ad un rapporto non prescritto, devono essere consegnati in copia anche se sottoscritti oltre i 10 anni.
Non ci sono forme particolari pretese dalla legge, tuttavia per essere certi che la richiesta venga esaminata nei termini di legge è opportuno presentare al proprio istituto, meglio se alla filiale che ha aperto il rapporto, una richiesta scritta da trasmettere con modalità a scelta tra:
Tutte le ricevute sono da conservare con cura, potrebbero tornare utili se l’istituto non soddisfacesse la richiesta.
Per quanto riguarda i costi da sostenere per ottenere copia dei documenti, la normativa prevede che possano essere addebitati i soli costi di produzione della documentazione.
Per richiedere la documentazione bancaria, utilizza il nostro fac simile!
Se vuoi verificare la legittimità degli interessi applicati al mutuo, occorre avere tutta la documentazione bancaria del rapporto. Non trovi il contratto di mutuo o le quietanze di pagamento?
Nessun problema! Devi sapere che l’art. 119 del T.u.b. al comma 4 prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Normalmente viene rilasciata la documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Questo termine non riguarda i contratti i quali, se fanno riferimento ad un rapporto non prescritto, devono essere consegnati in copia anche se sottoscritti oltre i 10 anni.
Non ci sono forme particolari pretese dalla legge, tuttavia per essere certi che la richiesta venga esaminata nei termini di legge è opportuno presentare al proprio istituto, meglio se alla filiale che ha aperto il rapporto, una richiesta scritta da trasmettere con modalità a scelta tra:
Tutte le ricevute sono da conservare con cura, potrebbero tornare utili se l’istituto non soddisfacesse la richiesta.
Per quanto riguarda i costi da sostenere per ottenere copia dei documenti, la normativa prevede che possano essere addebitati i soli costi di produzione della documentazione.
Per richiedere la documentazione bancaria, utilizza il nostro fac simile!
Compila il form qui sotto inserendo i dati richiesti così da essere contattato in tempi rapidi da un nostro assistente.