RESPONSABILITÀ CIVILE: SÌ AL RISARCIMENTO NEL CASO DI SCONTRO TRA AUTO E ANIMALE SELVATICO

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 1271 del 09/05/2024)

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Con ordinanza del 9 Maggio 2024, n. 1271, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2052 c.c. spetta al danneggiante provare il caso fortuito, ovvero la prova liberatoria volta ad escludere la sua responsabilità anche nel caso si tratti di animali selvatici.

La vicenda riguardava uno scontro avvenuto tra l'auto di una signora con un capriolo che attraversava improvvisamente la strada. La donna avviava un procedimento contro la Regione al fine di ottenere il risarcimento del danno patito ai sensi dell'art. 2052 c.c., rubricato "danno cagionato da animali".
La vertenza è stata occasione per tornare a chiarire che il nostro legislatore non ha considerato nessuna distinzione tra animali domestici e selvatici tali da riconoscere un trattamento giuridico differenziato in termini probatori. La vicenda rientra all'interno della disciplina specifica della responsabilità oggettiva per cui si richiede ai fine dell'esclusione di responsabilità la prova del caso fortuito, dunque dell'evento imprevedibile.

Pertanto la Suprema Corte accoglieva la domanda della signora riconoscendo in capo all'Ente il dovere di dimostrare che la condanna dell'animale si era posta al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa del tutto autonoma, eccezionale ed inevitabile del danno, cosa che in giudizio l'Ente non aveva fatto.

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