SE IL FIGLIO HA RAGGIUNTO L'INDIPENDENZA ECONOMICA PER LA MADRE DIVORZIATA E' PREVISTA LA REVOCA DELLA CASA CONIUGALE E NESSUN AUMENTO AUTOMATICO DELL'ASSEGNO DIVORZILE
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 9500 del 06/04/2023)
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"La revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifica l'automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'"habitat" domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario."
Il coniuge beneficiario ricorreva in Cassazione sostenendo che l'importo dell'assegno divorzile fosse stato determinato in maniera incongrua, poiché non veniva considerata la perdita del diritto all'assegnazione della casa coniugale, a seguito dell'indipendenza economica della figlia. Secondo la parte ricorrente la casa coniugale rappresenta un bene economico valutabile e, pertanto, il coniuge che perde l'assegnazione della stessa avrebbe diritto a un aumento del versamento mensile dell'assegno divorzile.
Tuttavia la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifica un aumento automatico di tale assegno.
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