Rimborso bagaglio smarrito

Hai smarrito il tuo bagaglio e non lo trovi sul nastro trasportatore? Rivolgiti a Codacons e richiedi il tuo rimborso

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Dopo un lungo e stressante viaggio ti rechi presso il nastro trasportatore agli arrivi dell’aeroporto e non sai che fine ha fatto il tuo bagaglio? Rivolgiti a Codacons e ottieni il rimborso che ti spetta! Il nostro team di legali esaminerà il tuo caso e ti aiuterà a ottenere il rimborso per la tua valigia andata perduta.
Proporre domanda di risarcimento per bagaglio smarrito, dopo un lungo viaggio internazionale, può essere davvero destabilizzante. Lo stesso reclamo, per le lungaggini burocratiche di cui è espressione, può impegnare diversi anni prima che si riesca ad ottenere l’indennizzo dovuto. Affidandoti a Codacons sarai sollevato da tutto lo stress e la perdita di tempo che la procedura di reclamo comporta e otterrai in modo rapido e semplice il rimborso che ti spetta.
Affidati a Codacons e ottieni il rimborso che ti spetta!
Parlaci della tua disavventura con il tuo bagaglio! Una volta che esamineremo il tuo caso e verificata la presenza dei necessari presupposti, i nostri legali ti porteranno al raggiungimento dell’obiettivo, che in questo caso è il risarcimento.

Se ti sei già chiesto se esiste un modo per essere rimborsato: la risposta è si!

La compilazione del modulo PIR presso l’ufficio “Lost and Found” e la richiesta di risarcimento

La prima cosa da fare è rivolgersi all’ufficio “Lost and Found”, adiacente all’area ritiro bagagli dell’aeroporto, presentando la carta d’imbarco e la ricevuta del proprio bagaglio da stiva. Il vostro bagaglio sarà, in questo modo, rintracciato dall’operatore attraverso la verifica della posizione nel database.

Nella maggior parte dei casi si tratterà di ritardo per ragioni tecnico-amministrative e il bagaglio sarà recapitato nelle 48 ore successive; invece, se il bagaglio non è rintracciabile, presumibilmente lo stesso è andato smarrito. In entrambi i casi bisognerà compilare il modulo PIR fornendo tutte le informazioni relative al bagaglio, in modo da avviare la pratica di smarrimento e richiedere il risarcimento per bagaglio smarrito.

Dunque, ricordatevi di:

  • Conservare con cura la carta d’imbarco e la ricevuta del proprio bagaglio da stiva.
  • Rivolgervi all’ufficio “Lost and Found” in modo da denunciare lo smarrimento e da permettere ad un operatore di tracciare il vostro bagaglio mediante verifica della posizione nel
  • Compilare il modulo PIR per avviare la pratica di smarrimento.
  • Fornire tutte le informazioni relative al vostro bagaglio non tralasciando alcun dettaglio e fornendo anche una descrizione degli effetti contenuti nello stesso e del loro valore.
  • In caso di mancato recapito del bagaglio oltre 21 giorni della vostra prima denuncia bisognerà presentare una lettera direclamo tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno o mediante posta elettronica certificata

Come abbiamo appena visto, proporre domanda di risarcimento per bagaglio smarrito può essere destabilizzante. Ciò in considerazione del fatto in sé spiacevole dello smarrimento che lascia il consumatore in balìa delle lungaggini burocratiche della procedura di reclamo.

Il Codacons, attraverso un team di legali esperti nel settore, ti fornirà un servizio rapido e semplice per ottenere il rimborso che ti spetta.

Al fine di una maggiore efficacia del nostro intervento, ricordatevi di conservare sempre i seguenti documenti:

  • Una copia del modulo PIR
  • Una copia della carta d’imbarco
  • Una copia dell’etichetta del bagaglio;
  • Un’indicazione specifica dei danni materiali subiti

Vi forniamo a titolo esemplificativo un orientamento della Corte di Giustizia dell’UE che, relativamente alla prova del danno, afferma che “L’art. 17 paragrafo 2 convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l’art. 22 paragrafo 2, deve essere interpretato nel senso che l’importo del risarcimento dovuto a un passeggero il cui bagaglio consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo, deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova. Tuttavia tali regole non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal.”

Relativamente alla determinazione dell’importo, la stessa Corte di Giustizia dell’UE afferma che “questo combinato disposto poi deve essere interpretato nel senso che la somma prevista da quest’ultima disposizione quale limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna costituisce un massimale di risarcimento del quale il passeggero interessato non gode di diritto e forfettariamente. Di conseguenza, spetta al giudice del nazionale determinare, entro tale limite, l’importo del risarcimento che gli è dovuto con riguardo alle circostanze oggetto del caso di specie”.

L’importo imputato a titolo di risarcimento variano in base all’individuazione dei diritti speciali di prelievo (DSP), ossia la base di calcolo che è utilizzata anche nell’ambito delle pretese risarcitorie per danni causati durante il volo. Dal 28 dicembre 2019 l’importo massimo rimborsabile ammonta a 1.288 DSP, che corrispondono a circa 1.540,00 euro.

Vi forniamo, a titolo esemplificativo, l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3165 del 9 febbraio 2021, riguardo ad un caso di smarrimento del bagaglio durante un volo aereo, la quale ha chiarito che il consumatore che abbia subito la perdita del bagaglio ha diritto ad agire contro il vettore aereo per ottenere il rimborso e il risarcimento per tutti i danni subiti, oltre al rimborso di tutte le spese legali sostenute per fare valere i propri diritti. Ciò – precisa la Suprema Corte – in applicazione dell’art. 22 della Convenzione di Montreal, che disciplina la responsabilità del vettore aereo e l’entità del risarcimento del danno per la perdita, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna del bagaglio.

Vi forniamo anche un orientamento della Corte di Giustizia dell’UE che, relativamente alla prova del danno, afferma che “L’art. 17 paragrafo 2 convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l’art. 22 paragrafo 2, deve essere interpretato nel senso che l’importo del risarcimento dovuto a un passeggero il cui bagaglio consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo, deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova. Tuttavia tali regole non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal.”

Relativamente alla determinazione dell’importo, la stessa Corte di Giustizia dell’UE afferma che “questo combinato disposto poi deve essere interpretato nel senso che la somma prevista da quest’ultima disposizione quale limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna costituisce un massimale di risarcimento del quale il passeggero interessato non gode di diritto e forfettariamente. Di conseguenza, spetta al giudice del nazionale determinare, entro tale limite, l’importo del risarcimento che gli è dovuto con riguardo alle circostanze oggetto del caso di specie”.

L’importo imputato a titolo di risarcimento variano in base all’individuazione dei diritti speciali di prelievo (DSP), ossia la base di calcolo che è utilizzata anche nell’ambito delle pretese risarcitorie per danni causati durante il volo. Dal 28 dicembre 2019 l’importo massimo rimborsabile ammonta a 1.288 DSP, che corrispondono a circa 1.540,00 euro.

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