RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISARCIMENTO DEL DANNO: IL PUNTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

(Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 421 del 08/01/2024)

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"In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale."

In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c., il committente può chiedere la restituzione degli acconti e il risarcimento per danni da inadempimento dell'appaltatore, anche se l'opera non è stata completata. Questa richiesta non rientra nelle garanzie per difformità e vizi dell'opera finita (art. 1667 c.c.), quindi non è soggetta ai relativi termini decadenziali e prescrizionali. L'inadempimento viene regolato dalle norme generali sui contratti, garantendo al committente una più ampia possibilità di tutela senza limitazioni temporali rigide.

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