"In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (sulla base dell'eziologica certezza della sua riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo già determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo."
La Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza rispetto a quali siano i danni risarcibili nel caso di un paziente deceduto a causa di una patologia tumorale, il cui decesso è dovuto a una ritardata diagnosi del tumore e conseguente omissione terapeutica della struttura sanitaria.
La Cassazione ha concesso agli eredi il risarcimento del danno biologico differenziale (inteso quale peggioramento della qualità della vita effettivamente vissuta dal paziente), del danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morta (dal momento in cui il paziente ha avuto conoscenza della propria imminente morte) e del danno da perdita di chances di sopravvivenza (nel caso in cui la condotta del medico ha causato la perdita della possibilità per il paziente di vivere più a lungo).
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