SPESE CONDOMINIALI: SPETTA ALL'ACQUIRENTE PAGARE GLI ARRETRATI

(Cassazione Civile, sez. II, sentenza n.7260 del 19 marzo 2024)

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"Il debito solidale per il pagamento dei contributi gravante su chi subentra nei diritti di un condomino, anche in dipendenza di aggiudicazione forzata conseguente a procedura esecutiva, trova fondamento nell’art. 63, comma 4, disp. att. c.c., il quale pone a carico dell’acquirente un’obbligazione solidale, non “propter rem”, ma autonoma, in quanto costituita “ex novo” dalla legge esclusivamente in funzione di rafforzamento dell’aspettativa creditoria del condominio, su cui incombe l’onere di provare l’inerenza della spesa all’anno in corso o a quello precedente al subentro dell’acquirente."

Ogni qualvolta si acquista un immobile situato all’interno di un condominio sorge il dubbio in merito al pagamento delle spese condominiali. Ci si chiede, infatti, se il nuovo proprietario dovrà provvedere anche al saldo dei debiti in capo al precedente condomino. Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, a conferma di un orientamento ormai costante nel tempo, sarà il nuovo proprietario a dover pagare eventuali spese condominiali non ancora versate dal venditore.

Dunque, il nuovo proprietario che subentra in qualità di condomino è obbligato al pagamento degli oneri condominiali in solido con il venditore. La Cassazione inoltre specifica per quali contributi sarà obbligato, precisando che si tratta sia di quelli dell’anno in corso sia di quelli relativi all’anno precedente.

Tuttavia, una volta estinto il debito pregresso, il nuovo condomino può agire in regresso nei confronti del venditore per ottenere il rimborso delle spese non corrisposte dal condominio precedente.

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