Vessatorio il pagamento della provvigione dopo la scadenza dell'incarico dell'agenzia

(Cassazione civile, Sez. II, Sentenza del 09/01/2024, n. 785)

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"E’ vessatoria ed abusiva, ai sensi dell’art.1341 c.c. e dell’art.33 del Codice del Consumo, la clausola, predisposta unilateralmente dal mediatore, che prevede il diritto del compenso provvigionale, dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, da parte di un soggetto che si sia avvalso della sua attività qualora l’affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona “riconducibile “; detta clausola determina un significativo squilibrio a cari del consumatore perché lo obbliga ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l’affare o di ogni altra circostanza concrete da cui risulti che l’affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti."

In tema immobiliare, con la pronuncia 785/2024, la Corte di Cassazione ha dato ragione ad un consumatore statuendo la vessatorietà della clausola che prevede il pagamento delle provvigioni dell'agenzia anche in caso di locazione o vendita dell'immobile dopo la scadenza dell'incarico di quest'ultima. Tale clausola per la Cassazione determinerebbe uno squilibrio a danno del consumatore.

Per tale motivo, i Supremi Giudici hanno dichiarato la nullità della clausola, facendo salvi i casi in cui sia stata oggetto di specifica trattativa e approvazione, circostanza che nel caso in questione non era stata dimostrata, con conseguente venire meno del diritto alla provvigione del mediatore.

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