COMUNICATO STAMPA DEL 2-03-11
SMOG: TRIBUNALE DI MILANO DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL CODACONS CONTRO I FILTRI ANTIPARTICOLATO
CODACONS: RICORREREMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO
FORMIGONI PRENDE LUCCIOLE PER LANTERNE
Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso del Codacons contro i provvedimenti regionali che concedevano contributi per l´acquisto di filtri antiparticolato sui veicoli diesel, definendolo inammissibile.
“La battaglia legale non è ancora finita, si tratta solo del primo round. Ricorreremo contro il provvedimento del giudice” ha commentato il presidente del Codacons, avv. Marco Maria Donzelli.
“Il Tribunale, dichiarando inammissibile il ricorso, non è entrato, infatti, nel merito della nostra azione legale. Non ha respinto, cioè, la tesi del Codacons secondo la quale i filtri antiparticolato fanno più male che bene. Semplicemente è rimasto alla fase preliminare delle schermaglie procedurali, considerandoci non legittimati ad agire” ha proseguito Donzelli.
“Ecco perché il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, commentando ieri in modo entusiasta il provvedimento del Tribunale, ha preso lucciole per lanterne. Il giudice, infatti, non è entrato nel merito della bontà del provvedimento regionale e, quindi, non ha attestato che “i provvedimenti adottati dall´amministrazione regionale sono robusti sul piano formale e sostanziale” come dichiarato ieri da Formigoni” ha proseguito Donzelli.
“Rispetto al provvedimento del giudice, vale la pena precisare che lo stesso Tribunale di Milano, in altre occasioni, ad esempio in materia di elettrosmog, ha invece considerato ammissibile la nostra azione legale” ha concluso Donzelli.
Il giudice Laura Massari nel suo provvedimento ha ritenuto che la tutela prevista dal D.lgs n. 206 del 2005, ossia il Codice del Consumo sulla base del quale il Codacons aveva presentato il ricorso, “è offerta al consumatore o utente (…) nei confronti del professionista e del produttore (..) rispetto ad un prodotto o ad un servizio suscettibile di essere utilizzato dal consumatore (…) nell’ambito di un’attività commerciale“. Inoltre il D.lgs n. 206/2005 “armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo” e, dunque, disciplina “i rapporti tra consumatore e professionista, persona fisica o giuridica anche pubblica che tuttavia agisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale“. Ma siccome la Regione “con l’adozione delle delibere in questione ha agito nell’esercizio della sua potestà autoritativa e non come professionista (né produttore)” ecco che il “ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile“.
Insomma il Giudice ha fatto notevoli passi indietro rispetto ad una giurisprudenza orami acquisita da anni, secondo la quale il Codice del Consumo consente di agire a tutela degli interessi non solo individuali ma anche collettivi dei consumatori e degli utenti, riconoscendo come fondamentale il diritto alla tutela della salute e ne promuove la tutela in sede nazionale e locale anche in forma collettiva e associativa. Inoltre sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e le pubbliche amministrazioni.