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SOTTOSCRIZIONI FALSE DELLE LISTE ELETTORALI: LA LEGGE DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTI






Perché un docente che falsifica un registro di classe commette un reato e un pubblico ufficiale che raccoglie firme false per la sottoscrizione di una lista elettorale no? La legge deve essere uguale per tutti. Anzi nel caso di presentazione delle liste il fatto è ben più grave perché attiene ad un diritto di carattere costituzionale: l`elettorato attivo e passivo.
Il tentativo di depenalizzare la falsificazione delle liste degli elettori e dei candidati è incostituzionale e, quindi, destinato a fallire. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha raggiunto un accordo sull`articolo 2 della proposta di legge n. 1619/A che prevede una modifica dei reati elettorali stabiliti ad es. dall`art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dalle altre leggi in materia. La proposta prevede che “Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l`autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell`ammenda da 500 euro a 2.000 euro“, al posto della reclusione da uno a sei anni attualmente prevista.
In pratica escludendo la reclusione per i reati previsti al Capo III del Titolo VII del Cod. Pen. si cerca di impedire che possano valere figure di reato quali il falso commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 476 del codice penale con pene da uno a sei anni), il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479 del codice penale con pene fino a sei anni di reclusione), il falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (articolo 483 del codice penale con pene fino a due anni). Così facendo si stabiliscono pene diverse per uno stessa identica colpa. In pratica ci saranno cittadini di serie A e di serie B. Chi commette un falso in atto pubblico, infatti, sarà punito diversamente a seconda del tipo di atto che ha falsificato. Nel caso delle liste elettorali niente galera, negli altri casi, invece, si. Eppure la colpa è la stessa. Un`evidente disparità di trattamento chiaramente incostituzionale.
Il Codacons per il momento auspica che l`accordo sia rivisto e si riserva di valutare iniziative legali non appena il provvedimento sarà definitivamente approvato.

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