La domanda Spettabile Codacons, circa due anni fa mi sono separata legalmente da mio marito. All’atto della separazione entrambi ci riconoscemmo economicamente indipendenti l’uno dall’altro e l’organo giudicante pertanto non stabilì la corresponsione di alcun assegno di mantenimento a favore dell’uno e dell’altro. Alcuni mesi fa, a causa dell’improvviso peggioramento delle mie condizioni di salute, mi sono trovata nell’assoluta impossibilità di continuare ad esercitare la mia professione di maestra d’asilo e spesso sono costretta a sostentarmi con l’aiuto di mia sorella. Posso rivolgermi al giudice affinchè egli fissi un assegno di mantenimento a carico del mio coniuge separato, tenuto conto che il mio reddito è notevolmente peggiorato con il sopraggiunto pensionamento, mentre quello di mio marito è migliorato a seguito di una recente promozione? La risposta Cara lettrice, sul peggioramento delle condizioni economiche di uno dei coniugi, e sulla conseguente possibilità di chiedere un assegno di mantenimento, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione.In una fattispecie simile all’ipotesi da lei descritta, la Suprema Corte ha infatti chiaramente statuito che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno, occorre accertare unicamente se i redditi del coniuge istante siano tali da consentirgli la conservazione delle condizioni di vita godute prima della separazione; con la separazione non vengono meno infatti la solidarietà fra coniugi ed il dovere degli stessi di contribuire ai bisogni della famiglia, nell’ambito dei quali vengono compresi i bisogni di vita individuali che assumono rilevanza esclusiva in assenza di prole.Tale continuità, pertanto, attribuisce al coniuge separato, cui non sia addebitabile la separazione,il diritto di ottenere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento tendenzialmente idoneo ad assicurargli la conservazione del medesimo tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio. Conseguentemente, il coniuge al quale non sia stato attribuito alcun assegno, qualora la sua situazione economica si sia deteriorata o sia migliorata quella dell’altro coniuge, può chiedere la corresponsione di un assegno rapportato al tenore di vita che avrebbe avuto ove la separazione non fosse intervenuta.In considerazione di ciò, ritengo pertanto che lei potrà rivolgersi al Giudice affinchè lo stesso stabilisca in suo favore un congruo assegno di mantenimento, tenuto conto del tenore di vita da lei goduto in costanza di matrimonio, della diminuzione del suo reddito a seguito del sopraggiunto pensionamento, con la conseguente riduzione degli emolumenti mensili e del contestuale miglioramento di quello di suo marito. A cura dell’Ufficio legale Codacons Emilia Romagna