In questi giorni alcuni giornali australiani hanno pubblicato l’annuncio di alcune case produttrici di alimenti vari che ammettono di aver immesso in commercio prodotti geneticamente manipolati. Tra questi prodotti vi rientrano alimenti diffusi in tutto il mondo, in particolare si tratta di: snack, cioccolate varie, prodotti dolciari, merendine – prodotti e distribuiti da multinazionali di chiara fama . In particolare è stato accertato che su 225 prodotti, la gran parte dei quali sono commercializzati anche in Italia come marchi e denominazione, 12 hanno confermato di aver utilizzato componenti geneticamente modificati, per 38 i produttori hanno dichiarato di non essere in grado di confermare se i loro prodotti contengano o meno GM (genetically modified) componenti, 10 non hanno voluto fare dichiarazioni. In sostanza tutti i prodotti contenenti oli vegetali, estratti zuccherini, cioccolata, estratti del mais ecc. possono contenere GM food. Considerando che il 44% del mais prodotto negli USA è GM si può capire quale sia la dimensione paurosa della diffusione sulle nostre tavole di tali prodotti e gli enormi interessi economici che si giocano sul problema. Ecco una lista di prodotti e marche coinvolte in quella indagine: MARS (le famose merendine), KRAFT (dip and spread), FERRERO (cheesesticks e molti altri), HEINZ (KETCHUP), KIT-KAT, MC DONALD, UNCLE’S TOBY, NESTLE’, PROCTER E GAMBLE, MARGARINE, BISCOTTI, MAYONESE, E TUTTI I CIBI CONGELATI DESTINATI ALLA FRITTURA, PATATINE FRITTE, ECC.ECC. I produttori di MARS, SNICKERS, M&Ms, DOVE, in data 27.7.99 hanno ammesso che la lecitina di soia usata per la loro cioccolata pro veniva da raccolti GM in minima parte affermando però di aver cambiato la fonte di approvvigionamento. Non è possibile, il più delle volte, accertare se l’alimento contenga o meno prodotti GM se non effettuando il test del DNA, ma per cioccolata, biscotti, yogurt, latte a lunga conservazione, ecc. la poca quantità di tali componenti non consente nemmeno questo accertamento. Il Ministero della Sanità australiano ha emanato una settimana fa un decreto di obbligo ad indicare sulle etichette , ma solo per i ristoranti, fast-food, ospedali ecc. se i cibi contengono o meno GM food. Il costo per l’industria sarà di 1200 miliardi di lire. Lo Stato italiano ha emesso finora solo un DPR con cui vieta la vendita di latti in polvere per neonati con componenti GM (come se i neonati fossero i soli meritevoli di tutela!) Nel 1997 già il Codacons chiese al Ministero della Sanità di fornire informazioni su tali prodotti ma mai il Ministero ha risposto. Ora la stessa richiesta è stata avanzata, ai sensi della legge 281/98, allo stesso Ministero e ad alcune Ditte e produttori: Procter e Gamble, Dolma (MARS) , e Kraft. Nessuna risposta a tutt’oggi è pervenuta, salvo la Procter % Gamble che , in una e-mail firmata dal responsabile delle relazioni esterne, LUNGI DALL’ESCLUDERE PRODUZIONE E VENDITA NEL MONDO DI TALI PRODOTTI, HA ESCLUSIVAMENTE AFFERMATO ??che non distribuisce in Italia prodotti contenenti sostanze geneticamente modificate??. Nessuna risposta al quesito se produca o commercializzi tali prodotti. Il che significa che quanto meno per i prodotti che dalla confezione provengono da stabilimenti esteri (una notevole percentuale) occorre accertare se essi siano importati e distribuiti dalla Procter (nel qual caso, se la risposta è veritiera, dovremmo stare tranquilli), ovvero da altri (nel qual caso quella risposta non garantisce assolutamente la naturalezza del prodotto). Ugualmente alcuna risposta ha dato la Procter al secondo quesito, se ?nel processo produttivo di quei prodotti siano intervenuti fattori di modificazione genetica?. Si precisa che la questione investe la tutela di interessi e diritti di fondamentale importanza quali: la tutela della salute, la corretta informazione dei consumatori. Alla biotecnologia sono collegate varie problematiche, ovvero, l’utilizzo della materia vivente (batteri, virus, cellule o parti di esse) che incide sulla modificazione della materia stessa, se da un lato può comportare la creazione di nuovi prodotti utili per l’uomo, dall’altra comporta seri dubbi su ipotetici rischi che potrebbero presentarsi con la modificazione del DNA della materia. IL PROBLEMA PRINCIPALE QUINDI E’ CHE NON SONO TESTATI E NOTI GLI EFFETTI A LUNGO TERMINE SULLA SALUTE UMANA DELL’INGESTIONE DI TALI PRODOTTI. L’UNICA COSA CERTA , RISULTATA DA UNA RICERCA STATUNITENSE E’ CHE LA LARVA DELLA FARFALLA ?MONARCH? SE SI NUTRE DI MAIS GENETICAMENTE MODIFICATO?MUORE!! IL CHE’ SIGNIFICA CHE O QUEL MAIS CONTIENE SOSTANZE MORTALI PER LA LARVA, O NON CONTIENE SOSTANZE NECESSARIE PER LA SUA SOPRAVVIVENZA. NELL’UN CASO E NELL’ALTRO NON POSSIAMO PREVEDERE QUALI SIANO GLI EFFETTI SULL’UOMO DI UN CONSUMO COSI’ MASSICCIO E PER ANNI DI ?GM FOOD? NE’ APPARE GIUSTO CHE GLI UOMINI FACCIANO DA CAVIA COME E’ STATO PER IL PIOMBO E L’AMIANTO E OGGI PER LE ONDE ELETTROMAGNETICHE. Per questo, si è resa necessaria la creazione di specifici riferimenti normativi che consentano di prevenire abusi e tutelare adeguatamente i consumatori. DIRITTO 1. L’art. 440 c.p. dispone che ?chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà in modo pericoloso per la salute pubblica sostanze alimentari destinate al commercio?. 2. L’immettere in commercio prodotti che sono il risultato di un processo di creazione particolare quale quello risultante da una manipolazione genetica, potrebbe configurare inoltre quanto delineato dall’art.515 del codice penale che precisa che ?chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni? 3. Il D.Lgs. 109/92 (attuativo delle direttive CEE 89/395 e 89/396) dispone che i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l’elenco degli ingredienti; c) la quantità netta o la quantità nominale; d) il termine minimo di conservazione; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; h) le istruzioni per l’uso ove necessario; i) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine e la provenienza del prodotto. E’ evidente che non si può in alcun modo ritenere soddisfatto l’obbligo di indicare l’ingrediente se si indica, ad es. farina di mais qualora questa farina di mais sia DIVERSA I DALLA FARINA DI MAIS PRODOTTA DALLA NATURA ma sia, viceversa, il prodotto di una mutazione genetica alla Frankenstein del suo DNA. l DPR 128/99 VIETA I GM NEGLI ALIMENTI DESTINATI A LATTANTI E BAMBINI. QUESTO ESSENZIALE DECRETO, GIA’ ATTACCATO DALLE LOBBIES CHIMICHE APPOGGIATE DA ALCUNI COMMISSARI DELLA U.E. SARA’ IMPUGNATO AL TAR DAL CODACONS IN QUANTO I LATTANTI HANNO IDENTICA POSSIBILITA’ DI SUBIRE DANNI RISPETTO AD UN ADULTO E QUINDI IL DIVIETO DEVE ESSERE GENERALE PER TUTTI. Una circolare del Ministero delle Risorse Agricole del 31.5.99 ha proibito l’importazione di sementi transgeniche, bloccando ?dalla prossima campagna agricola? ogni sperimentazione in attesa che il Parlamento si pronunci. 4. Le principali norme dell’Unione Europea di specifico interesse per settori produttivi particolari, quali quelli agro-alimentari, prevedono una serie di limiti e adempimenti posti a tutela del consumatore, in particolare: · La Direttiva 90/220/CEE per l’immissione deliberata nell’ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (sementi e materiali di riproduzione vegetale); · Il Regolamento 258/97 per la immissione in commercio di nuovi alimenti con specifico riferimento a quelli derivati dall’impiego delle moderne tecnologie biologiche; · La Raccomandazione 97/618/CE relativa agli aspetti scientifici a sostegno di quanto previsto dal Regolamento 258/97 (domande di autorizzazione, valutazioni, ecc.); · Il Regolamento 1138/98 per l’etichettatura di prodotti Geneticamente Modificati (mais e soia) approvati prima dell’adozione del Regolamento 258/97; · La Direttiva 98/81/CE ? che modifica la Direttiva 90/219/CEE sull’impiego confinato di Microrganismi Geneticamente Modificati ? di interesse per le attività in serra e per la produzione di agenti di processo alimentare (es. lieviti, enzimi) di uso corrente ; la direttiva 44/98 sulla grevettabilità delle invenzioni biotecnologiche Prescrivono una serie di disposizioni in materia di prodotti ed ingredienti alimentari geneticamente manipolati stabilendo che essi: · Non debbano presentare rischi per il consumatore; · Non debbono indurre in errore il consumatore; · Non debbono comportare svantaggi nutrizionali per il consumatore qualora siano destinati a sostituire prodotti o ingredienti tradizionali; Peraltro la procedura di autorizzazione dev’essere condizionata alla: · Presentazione della autorizzazione alla sperimentazione dell’OGM ai sensi della Direttiva 90/220/CEE e dei suoi risultati per quanto concerne i rischi per la salute e l’ambiente; · Presentazione della documentazione tecnica e delle valutazioni di rischio previste dalla Direttiva 90/220/CEE per la commercializzazione; · Verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza ambientale stabiliti dalla Direttiva 90/220/CEE. A RICHIESTA L’INTERO ESPOSTO E L’ARTICOLO DEL “THE GUARDIAN”.