Ecco il testo del ricorso presentato oggi dal Codacons al Tar del Lazio, relativamente al diniego della Questura di Roma a concedere ai consumatori la possibilità di manifestare davanti Palazzo Chigi in difesa del decreto Bersani.
Per Codacons, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell`Ambiente e dei Diritti degli Utenti e Consumatori, in persona del legale rappresentante p.t., Avv. Giuseppe Ursini, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al presente atto, dall`avv. prof. Carlo Rienzi elettivamente domiciliato presso l`Ufficio Legale Nazionale del Codacons, Viale G. Mazzini N.73 Roma, giusta a procura a margine del presente atto.
Contro:
-Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. domiciliato per la carica presso l’Avvocatura dello Stato in via dei Portoghesi n. 12 Roma;
-Questura di Roma in persona del Questore p.t. domiciliato per la carica presso l’Avvocatura dello Stato in via dei Portoghesi n.12
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA
Del rifiuto opposto dalla Questura di Roma all’istanza presentata dal CODACONS Nazionale in data domenica 2 Luglio 2006 per lo svolgimento di una manifestazione pubblica in data 11 luglio 2006 a sostegno del Decreto Bersani, rifiuto motivato da generiche esigenze di ordine pubblico e dalla contestuale manifestazione nazionale dei tassisti.
FATTO E DIRITTO
Il CODACONS in data domenica 2 Luglio 2006 per primo ha formalmente presentato e quindi inviato regolarmente istanza al Questore di Roma, istanza ricevuta dalla Questura a mezzo fax sempre in data 2 luglio 2006, per essere autorizzata ad una manifestazione pubblica a sostegno del Decreto Bersani sulla liberalizzazione, manifestazione a cui non avrebbero partecipato più di 25 persone semplicemente distribuendo volantini.
Ebbene dapprima gli Uffici della Questura hanno invitato il rappresentante legale del Codacons a recarsi di persona presso la sede per poi rifiutare al Codacons l’autorizzazione alla manifestazione dell’11 luglio 2006 per vaghi e non precisati motivi di ordine pubblico nonché per la contestuale manifestazione dei tassisti.
Ebbene la ricorrente ritiene che tale rifiuto sia illegittimo perché contrario ai diritti costituzionali sulla libertà di espressione nonché per l’espressa carenza di motivazione del diniego.
Il CODACONS (Coordinamento Associazione difesa ambiente e diritti dei consumatori ed utenti),infatti, è associazione senza fini di lucro che prevede nel proprio statuto la tutela con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti ed è iscritta nell’elenco delle associazioni dei Consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del D. Lgs. 206/05. L’ l`art. 139 del D. Lgs. 206/05 attribuisce alle associazioni di consumatori la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi ogniqualvolta si riscontri la presenza di atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e utenti;
Inoltre la scrivente ricorrente è associazione iscritta nel registro del Ministero dell`Industria ai sensi del D. Lgs. 206/05 quale associazione riconosciuta per la tutela dei diritti : in particolare, ai consumatori ed agli utenti “sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi (..) g) all`erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza“, tali diritti possono essere garantiti attraverso l`articolo 139 della medesima legge, sotto la rubrica ?legittimazione ad agire?, ove dispone che “le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell`elenco di cui all`articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.
Il rifiuto opposto dalla Questura di Roma lede gli interessi statutari dell’associazione nonché dei milioni di consumatori che la stessa rappresenta.
§§§
Violazione dell’art. 17 della Costituzione e della libertà di manifestazione e Violazione della Legge 241/90 laddove impone l’obbligo della motivazione nonché dell’art. 18 del T.U.L.P.S. ove prevede comunque l’accertamento dei motivi ostativi e di altre modalità per il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti.
Il rifiuto della Questura di Roma, infatti, risulta illegittimo, tenuto conto che il Codacons per primo ha inviato la richiesta per lo svolgimento della manifestazione in data 11 luglio 2006, oltre che non motivato in punto di diritto e di fatto.
Il potere esercitato dal Questore nella presente vicenda appare arbitrario e non assistito dai canoni della ragionevolezza, della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante, dall’obbligo di motivazione.
Ora, come è noto, le misure di prevenzione e di sicurezza, tendendo ad eliminare un pericolo all’ordine pubblico, non possono comunque essere adottate in maniera arbitraria ma devono fare riferimento a elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti (Cons. St., IV, 30 dicembre 2003, n. 9242).
Nella presente fattispecie, il Questore di Roma non ha accertato la presunta pericolosità della manifestazione indetta dal Codacons per l’ordine e la sicurezza pubblica (soltanto 25 i partecipanti) né ha tenuto conto della necessità di contemperare gli interessi rilevanti presenti nell’attuale vicenda, quelli dei consumatori da un lato dall’altro quello presunto dei tassisti nè del sacrificio arrecato al diritto allo svolgimento della manifestazione quale diritto costituzionalmente garantito, né ha adottato misure alternative.
Ne consegue che, ad opinione della scrivente ricorrente il rifiuto del Questore appare del tutto arbitrario in considerazione sia della rilevanza degli interessi dei consumatori che il Codacons intende tutelare sia dell’assoluta precedenza che ha l’Associazione per lo svolgimento della manifestazione in data 11 luglio, considerando che per prima ne ha fatto richiesta sin dal 2 luglio 2006.
Pertanto si ritiene che i limiti ravvisati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale alla discrezionalità del potere amministrativo nei canoni della ragionevolezza, della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante, dell’obbligo di motivazione sono stati superati.
Inoltre nessuna particolare istruttoria è stata svolta, né alcuna previsione concreta sugli effetti e sulle alternative delle misura da adottare nelle more della decisione da parte degli Organi competenti ex legge.
Tutto ciò premesso, si presenta
ISTANZA ISTRUTTORIA
Si chiede che questo Tribunale ordini alla Questura di Roma di esibire le istanze presentate dagli altri soggetti per la data dell’11 luglio 2006 come da motivazione del diniego alla manifestazione organizzata dal Codacons;
Si chiede, inoltre, di conoscere quali accertamenti e/o istruttoria sia stata effettuata dalla Questura di Roma in ordine ad eventuali misure alternative.
PERICULUM IN MORA E RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE
Si chiede la sospensione del provvedimento impugnato autorizzando il CODACONS allo svolgimento della manifestazione per l’11 luglio 2006 stante la grave violazione di diritti costituzionalmente tutelati.
PQM
Nel merito di accogliere il ricorso.
Con richiesta di essere sentiti in Camera di Consiglio.
Con vittoria di spese ed onorari.
Roma 5 luglio 2006
RELATA DI NOTIFICAZIONE
Io sottoscritto avv. prof. Carlo Rienzi, in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma n. 162/2004, rilasciata l’11 marzo 2004, previa iscrizione ai nn.ri 768, 769, 770 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del Codacons a:
1) Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. domiciliato per la carica presso l’Avvocatura dello Stato in via dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76007441592-1 (n. cron.768) spedita dall’Ufficio Postale di Roma Prati, Viale Mazzini, 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;
2) Questura di Roma in persona del Questore p.t. domiciliato per la carica presso l’Avvocatura dello Stato in via dei Portoghesi n.12 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76007441593-2 (n. cron.769) spedita dall’Ufficio Postale di Roma Prati, Viale Mazzini, 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;
3) Questura di Roma presso la sede in Via di San Vitale n.15 ? 00184 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76007441594-3 (n. cron.770) spedita dall’Ufficio Postale di Roma Prati, Viale Mazzini, 101, in data corrispondente a quella del timbro postale.