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TELEFONATE AL CODACONS DAI CONSUMATORI IN PARTENZA

Dopo la scoperta del Governo britannico di un progetto di attentato terroristico su vasta scala ed il conseguente allarme, è evidente che non tutti i consumatori hanno la giusta serenità per affrontare una vacanza in quelle località.
Eppure, nonostante gli ormai purtroppo innumerevoli precedenti (Turchia nel 2003, tsunami nel dicembre 2004, bombe a Londra nel luglio 2005, autobombe a SHARM EL-SHEIK nel luglio 2005), ci sono ancora delle agenzie di viaggio che negano al consumatore il sacrosanto diritto a disdire le vacanze senza il pagamento di alcuna penale. Così questa mattina i consumatori hanno telefonato al Codacons per avere chiarimenti.

Ricordiamo allora le regole ed i diritti dei consumatori:


? La normativa di riferimento, per chi ha acquistato pacchetti turistici, è il Codice del consumo, D. Lgs. 206/2005 (artt. 82 e seguenti), oltre al codice civile; per il trasporto aereo, la normativa nazionale, comunitaria ed internazionale è consultabile nella Carta dei diritti del passeggero (www.enac-italia.it);

? Chi non vuole più partire per Londra ha diritto al rimborso integrale di quanto versato. Non si tratta, infatti, di una rinuncia volontaria, ma di una causa non imputabile al consumatore. Il ?panico da partenza? costituisce giusta causa di disdetta, come hanno riconosciuto le sentenze dei Giudici di tutta l`Italia. Per questo il consumatore ha diritto al rimborso integrale, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus. Il consumatore, infatti, può decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo; se invece accetta il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione;


? Se il consumatore si trovava già a Londra, ha diritto ad un risarcimento solo se l`assicurazione stipulata al momento della partenza prevedeva una copertura in casi di questo tipo; è opportuno, quindi, leggere attentamente tutti i documenti firmati;


? Se è il consumatore è costretto ad anticipare il rientro o a posticiparlo non può chiedere i danni, salvo sia in grado di dimostrare che il ritardo e l`anticipo erano evitabili;


? In caso di rientro anticipato il tour operator deve comunque restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali.


? In caso di ulteriori dubbi potete consultare il vademecum pubblicato sul sito del Codacons con tutte le istruzioni per risolvere le controversie legate sulle vacanze. Per essere aggiornati si consiglia di consultare il sito web del Ministero degli Affari esteri e il sito Viaggiare Sicuri dell`ACI, agli indirizzi www.esteri.it e www.viaggiaresicuri.mae.aci.it.

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