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TERREMOTO: INCERTEZZE E MANCANZA DI INFORMAZIONE PER I TURISTI







Sono in molti ad aver progettato le vacanze natalizie alle Maldive e nelle altre località colpite dal sisma. Che ora i voli siano sospesi è chiaro a tutti. Quali siano però le conseguenze di questa sospensione e che cosa succederà tra qualche giorno è decisamente meno chiaro. Chi dovrà partire all`inizio del 2005 potrà disdire le vacanze o dovrà pagare delle penali? I turisti rimasti ieri e oggi in Italia potranno riavere indietro i soldi già versati ai tour operator? I centralini del Codacons sono stati tempestati da telefonate di persone in cerca di queste e di altre risposte. Abbiamo deciso di fare un breve vademecum per fare chiarezza:


· La normativa di riferimento è il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 oltre al codice civile;

· Chi non ha potuto partire ieri e oggi a causa della sospensione dei voli ha diritto al rimborso integrale di quanto versato, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus. Il consumatore, infatti, può decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo; se invece accetta il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione;

· Chi deve partire nei prossimi giorni, approssimativamente fino al 6 gennaio, ha diritto al rimborso integrale. E` necessario, infatti, che vi sia il completo ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità dei villaggi e che vi sia la certezza, anche per il cliente, di poter godere di una vacanza serena; può sempre accettare un cambio data o un bonus;

· Se si trovava nelle località colpite al momento del maremoto, ha diritto ad un risarcimento solo se l`assicurazione stipulata al momento della partenza prevedeva una copertura in caso di calamità naturali; è opportuno, quindi, leggere attentamente tutti i documenti firmati;

· Se è il consumatore è costretto ad anticipare il rientro o a posticiparlo non può chiedere i danni, salvo sia in grado di dimostrare che il ritardo e l`anticipo erano evitabili;

· in caso di rientro anticipato il tour operator deve comunque restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali.

· Si ricorda che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell`organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all`estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze;

· In caso di ulteriori dubbi potete contattare le sedi del Codacons o inviare un`email allo sportello vacanze.



Due appelli. Si chiede ai tour operator di non versare le somme agli operatori locali per le prestazioni che non si sono potute effettuare e chiediamo che sia aperto un contenzioso con una rappresentanza delle associazioni di consumatori;
Rivolgiamo, infine, un appello alla Farnesina e al Ministero degli Esteri: è opportuno mettere a disposizione più linee telefoniche per rispondere ai vari quesiti, possibilmente differenziando i numeri per le emergenze, riservati a chi non ha ancora avuto notizie dei propri parenti, da quelli destinati a chi deve avere semplici informazioni.

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