Il Giudice di pace di Mascalucia con sentenza 460/06 ha condannato la TIM (Telecom Italia Mobile s.p.a.) al risarcimento (nonché al pagamento delle spese processuali) nei confronti del sig. A. S. a seguito della seguente vicenda:
Il consumatore aveva acquistato delle schede prepagate TIM di importo pari a 30 euro ciascuna, utilizzandole poi per la navigazione in internet; all`esaurirsi del credito di 30 euro, però, la connessione non veniva interrotta dalla TIM la quale, invece, continuava a mantenere attivo il collegamento applicandovi, senza adeguato ed opportuno preavviso, una tariffa assai più onerosa.
Il Giudice non ha ritenuto sufficiente a legittimare tale comportamento della TIM l`inserzione, tra l`altro a caratteri assai ridotti e comunque senza alcuna menzione del cambio di tariffa, tra le clausole generali riportate sulle schede prepagate stesse, di quella sola che prevede la mancata interruzione della linea all`esaurirsi del credito.
Il Giudice ha dichiarato la vessatorietà delle clausole contenute nelle condizioni generali inserite nel contratto della TIM e quindi la loro inefficacia perché lesive degli interessi dei consumatori e non immediatamente percepibili dagli stessi. Il Giudice ha inoltre affermato che la TIM da tale apparente facilitazione offerta all`utente consumatore trae per sé un considerevole vantaggio che si realizza nella differenza tra il costo del prepagato ed il costo del traffico effettuato oltre la riserva.
In verità tale differenza di costo non si evince né si recepisce, nemmeno ad un`attenta lettura delle condizioni generali di contratto riportate nel retro della confezione tim card della scheda prepagata maxxitim web time.
Un`importante affermazione del principio di tutela del consumatore, dice Francesco Tanasi Segretario Nazionale del Codacons, che deve spingere gli utenti a non sottostare alle condizioni delle grandi aziende. Il fatto importante è anche che sia la Sicilia a dare un significativo esempio di battaglia giudiziaria vincente contro un colosso della telefonia mobile.