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TLC, SERVIZIO 12: IL TAR RESPINGE IL RICORSO DELLA TELECOM








La III sezione del Tar Lazio (Presidente Francesco Corsaro, Relatore Stefania Santoleri) ha respinto il ricorso presentato da Telecom Italia contro l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricorso nel quale era intervenuto ad opponendum anche il Codacons, a tutela della pluralità degli utenti della telefonia.

La vertenza riguardava il servizio di informazione abbonati (il famoso servizio 12), che consiste nella messa a disposizione a favore della generalità degli utenti telefonici degli elementi informativi essenziali per raggiungere telefonicamente gli abbonati di tutti gli operatori telefonici, sia di rete fissa che di rete mobile, che abbiano prestato il loro consenso ad essere inseriti nell’elenco.

Con provvedimento 15/04/CIR, l’Autorità ha dato attuazione alla previsione dell’art. 24 del Piano di Numerazione provvedendo a disciplinare il servizio informazione abbonati, stabilendo che le numerazioni in questione sarebbero state aperte al pubblico a decorrere del 1° luglio 2005.

Nel rigettare il ricorso presentato da Telecom il Tar motiva:



?Il provvedimento che dispone la cessazione del servizio informazione abbonati si pone nell’ottica della liberalizzazione del servizio, e risponde alla finalità di perseguire i principi comunitari e nazionali di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, dato che l’utilizzazione delle numerazioni in decade 4 avvantaggia gli operatori di accesso e produce inammissibili distorsioni della concorrenza a danno degli operatori non telefonici.
Correttamente l’Autorità richiama l’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 259/03, atteso che l’utilizzazione di una numerazione più breve, peraltro nel caso di specie (412) più facilmente memorizzabile non soltanto per la lunghezza ma anche per l’assonanza con il tradizionale numero 12 della Telecom (e della precedente SIP), determina evidenti distorsioni nella concorrenza, rendendo difficile ai nuovi operatori non di accesso l’entrata nel mercato ormai liberalizzato [?]

Anche le altre ragioni addotte dall’Autorità sono condivisibili, poiché l’utilizzazione del medesimo numero (412) da diversi operatori telefonici (Telecom, TIM, VODAFONE, ecc.) comporta disorientamento sui costi del servizio da parte degli utenti, che potrebbero non rendersi conto che componendo lo stesso numero pagano tariffe diverse a seconda dell’operatore del quale si servono.
[?]

Deve poi rilevarsi che l’Autorità, dovendo dare applicazione di principi di imparzialità e pro-concorrenziali di cui all’art. 15 comma 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, non avrebbe potuto attribuire particolare rilevanza agli investimenti sopportati dagli operatori telefonici per il lancio sul mercato del servizio informazione abbonati in decade 4, in quanto qualunque misura diretta ad incidere su un mercato carente di concorrenzialità ? e quindi da liberalizzare – inevitabilmente arreca danni alle rendite di posizione?.



Con questa sentenza il Tar accoglie le tesi sostenute dal Codacons e dall’Agcom, dirette a liberalizzare il servizio 12 in favore della concorrenza e degli utenti. Tuttavia ? afferma l’associazione ? resta il problema delle tariffe eccessivamente elevate per il servizio informazione abbonati, che determina esborsi non indifferenti per i consumatori.

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