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TOUR OPERATORS INDAGATI PER TRUFFA AGGRAVATA: SPECULAVANO SUL CAMBIO COL DOLLARO





Quattordici tra i maggiori Tour Operator, tra cui ?Italiatour S.p.A.?, ?Kuoni gastaldi Tours S.p.A.?, ?I Viaggi del Ventaglio S.p.A.?, ?Varatour S.r.l.?, ?Alpitour S.p.A.?, ?Francorosso International S.p.A.?, ?Turisanda S.p.A.?, ?Olympia Viaggi T.O. S.p.A.?, ?Organizzazione Viaggi Columbus S.r.l.?, ?Hotelplan Italia S.p.A.?, ?Tramontana Viaggi T.O. S.r.l.?, ?C.T.S. Viaggi S.r.l.?, ?Viaggi del Mappamondo S.r.l.?, ?Viaggi dell’Elefante S.r.l.?, dovranno comparire, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. Pietro Giordano, dinanzi al Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Roma, Dott.ssa. Roberta Palmisano, il giorno 27.3.2003, per rispondere del reato di truffa aggravata, poiché, tramite l’adeguamento dei prezzi dei pacchetti turistici internazionali, operato con diverse modalità, ponevano in essere diversi raggiri, al fine di lucrare sugli indebiti adeguamenti valutari derivanti dal cambio lira-dollaro.
Quattro le modalità alternativamente adottate dai diversi Tour Operator per porre in essere tali truffe:


1. l’adeguamento valutario sui prezzi dei pacchetti turistici veniva adottato solo in certi periodi dell’anno (in coincidenza delle tradizionali festività Natalizie e delle vacanze estive), indipendentemente dalla reale esigenza di adeguare il tasso di cambio della nostra moneta a quella statunitense;

2. veniva operato l’aumento del prezzo del pacchetto turistico, anche nei venti giorni precedenti la partenza, in violazione di espresse leggi;

3. la percentuale degli adeguamenti era sempre notevolmente superiore rispetto al reale tasso di cambio lira/dollaro;

4. sempre in violazione di espresse norme di legge, l’adeguamento valutario non era calcolato sulle specifiche voci che in effetti risentivano della variazione del cambio (quali il costo del carburante, le tasse aeroportuali, etc.), ma su tutte le voci che, indistintamente, componevano il pacchetto turistico, quindi, ad esempio, anche sulle provvigioni degli stessi Tour Operator.


Il Dott. Pietro Giordano, nella Richiesta di Rinvio a Giudizio, non potendo individuare singolarmente i cittadini che hanno materialmente subito danno da tale comportamento, ha clamorosamente e giustamente riconosciuto come Parti Offese, le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, tra le quali il Codacons, che ha già dichiarato di volersi costituire Parte Civile nel procedimento penale, a mezzo dell’Avv. Claudio Coratella, per la tutela degli interessi di tutti i consumatori.

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