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TRIBUNALE DI MILANO: BANCA DEVE RISARCIRE IL CONSUMATORE ANCHE SE OPERAZIONE E’ NON ADEGUATA

COMUNICATO STAMPA DEL 10-06-11

 

TRIBUNALE DI MILANO: BANCA DEVE RISARCIRE IL CONSUMATORE ANCHE SE OPERAZIONE E’ NON ADEGUATA

 

CRAC CIRIO: VITTORIA DEL CODACONS CONTRO BANCA DEL MILANESE

 

Sentenza innovativa del Tribunale di Milano contro le banche e a favore dei consumatori. Anche se l’operazione di investimento non è adeguata al profilo del consumatore,  ma  non sono specificati i motivi, la banca è responsabile.

Questa la vicenda. Due consumatori della provincia di Milano, marito e moglie, acquistano nel 2001 dalla banca di cui sono clienti, la Banca di Credito Cooperativo di Carugate, obbligazioni della società Cirio per un valore nominale pari ad € 66.000 euro (due acquisti fatti nello stesso giorno, uno da 50.000 euro e uno da 16.000). Dopo il crac della Cirio, del 2 novembre 2002, perdono tutto.

La banca nega le sue responsabilità, dato che aveva fatto firmare nell’ordine di acquisto la clausola “operazione non adeguata”, ossia, a suo dire, informava il consumatore del rischio che correva.

Non l’ha pensata così, però, il Tribunale di Milano, composto dai giudici Laura Cosentini (Presidente), Antonella Cozzi e Francesco Matteo Ferrari, per il quale “l’inadempienza della Banca si riscontra piuttosto sotto il profilo della carenza informativa, ossia in termini di omissione di quelle dettagliate informazioni, circa le caratteristiche del prodotto, che sole avrebbero consentito al cliente di comprendere quella generica indicazione di inadeguatezza del titolo, quale menzionata nell’ordine e sottoposta alla firma del cliente. Recita, infatti, l’art. 29 Del. Consob n. 11522/98 che “gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione“”. Ebbene il Tribunale ritiene “che tali ragioni di inopportunità e inadeguatezza non possano essere sufficientemente chiarite sottoponendo al cliente un testo prestampato (e non evidenziato graficamente né personalizzato nella modulistica) ove sia definita inadeguata … l’operatività oggetto di incarico … sulla base delle informazioni in possesso sul conto dei clienti … e con riferimento agli investimenti effettuati; si richiede in proposito che l’intermediario, cui incombe il relativo onere di provare l’assolvimento degli obblighi informativi (art. 23 comma 6 TUF), dimostri di aver rappresentato al cliente le ragioni dell’apodittica inadeguatezza, e quindi, nella fattispecie in esame, di aver illustrato al cliente tutte quelle caratteristiche del prodotto che, per la verità, la Banca asserisce di avere fornito al cliente, ma di cui non offre alcuna prova“.

I giudici, quindi, hanno condannato la Banca a restituire tutti i 66.000 euro persi, più le spese di procedimento sostenute dagli attori.

“E’ una sentenza che stabilisce un principio importante. Non basta far firmare ad un consumatore carte per salvarsi dal punto di vista legale.  Ma occorre svolgere con correttezza, trasparenza, chiarezza e diligenza il proprio incarico” ha dichiarato il presidente del Codacons, avv. Marco Maria Donzelli, che difendeva i due consumatori nell’azione legale.

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