Ancora una volta la Corte di Giustizia interviene per tutelare il turista-consumatore
Il 30.04.2002 è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la sentenza la quale ha stabilito che non vi è alcun elemento nella direttiva 1990/314 CE concernente i viaggi “tutto compreso“ che permetta l`esclusione dei viaggi organizzati da un`agenzia di viaggio su domanda del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste (ossia viaggi “su misura“) dall`espressione di viaggi “tutto compreso“. Nello specifico, il sig. Lobo Gonçalves Garrido acquistava in Portogallo dall`agenzia di viaggi Club-Tour, un viaggio comprensivo di trasporto aereo e alloggio per due settimane, a pensione completa, in un villaggio turistico greco. La Club-Tour si rivolgeva all`agenzia di viaggi Club Med che si faceva carico delle necessarie prenotazioni ed elaborava il programma di soggiorno fissando il prezzo complessivo. Al suo arrivo nel villaggio turistico, la famiglia Garrido aveva la sgradevole sorpresa di trovare il luogo infestato da migliaia di vespe, circostanza che impediva loro di godersi pienamente le vacanze. Peraltro, la richiesta del sig. Garrido di essere trasferito in un altro villaggio non poteva essere soddisfatta dal Club – Tour, dato che il Club Med dichiarava di non essere in grado di predisporre tempestivamente una valida alternativa.Al suo rientro in Portogallo, il sig. Garrido si rifiutava di pagare il prezzo pattuito con la Club – Tour. Quest`ultima quindi promuoveva un giudizio contro il sig. Garrido. In tale contesto, il giudice nazionale proponeva alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla direttiva comunitaria del 1990 concernente i viaggi tutto compreso, per determinare se l`espressione di viaggio “tutto compreso“ includa anche i viaggi organizzati su domanda del consumatore. La Corte rileva innanzitutto perché un servizio possa essere qualificato “tutto compreso“, è sufficiente che la combinazione di servizi turistici venduti da un`agenzia di viaggi ad un prezzo forfettario comprenda due dei seguenti tre tipi di servizi: il trasporto, l`alloggio, e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all`alloggio che costituiscono una parte significativa del tutto compreso; e che detto servizio superi le 24 ore o comprenda un pernottamento.
La Corte ha quindi affermato che l`espressione di viaggio “tutto compreso“ include i viaggi “su misura“, accogliendo le tesi sostenute da sempre dal CODACONS.
Di fatto tale sentenza si traduce in un enorme vantaggio per i consumatori, i quali potranno avvalersi delle particolari tutele previste dal legislatore nel decreto 111/95, inerenti i viaggi tutto compreso. Così, ad esempio, se il prezzo del viaggio organizzato dalla vostra agenzia aumenta in misura superiore al 10%, potrete tranquillamente recedere dal contratto senza pagare penali, così come potrete recedere se l’agenzia modifica le condizioni contrattuali del vostro viaggio ?su misura? senza il vostro consenso.