Il TAR ha dato ragione a Blu su un solo punto, quello della violazione reiterata dell’obbligo di riservatezza, ma il punto è un altro e ancora il TAR non l’ha esaminato: e cioè se il comportamento di Blu, che pochi giorni prima dichiara l’IMPOSSIBILITA’ di partecipare alla gara e pochi giorni dopo inizia ugualmente la gara non sia da considerare un comportamento equivalente, secondo il disciplinare, a scorrettezza collusiva. E’ ovvio ? e su questo punto deve ancora pronunciarsi il TAR con la sentenza ancora non pubblicata su ricorso del CODACONS ? che in questo secondo caso l’amministrazione avrebbe dovuto interrompere la gara e diminuire di una unità il numero delle licenze. Dal dispositivo pubblicato questa censura sembra sia stata dichiarata inammissibile, ma una simile pronuncia non potrà certo essere confermata dal Giudice di appello. Quindi per l’UMTS ancora tutto è aperto e la conclusione ancora non è facile. Per la vicenda SEAT-TMC si profila uno scontro tra Autorità delle TLC , da una parte, e Antitrust e TAR dall’altra, ma anche in questo caso devono prevalere gli interessi degli utenti che devono essere tutelati dalla pericolosità della posizione dominante di TELECOM sul mercato che con l’acquisizione di una TV diventerebbe un pericolosissimo monopolio ? dannoso per il pluralismo e la democrazia – delle trasmissioni video attraverso telefono e internet. Gli oligopoli televisivi di Mediaset e RAI si combattono favorendo l’entrata di nuovi competitori sul mercato e non aumentando le posizioni dominanti già esistenti.