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UN NUOVO DOSSIER SULLE INTERCETTAZIONI SUL TAVOLO DI BERLUSCONI

Ha ragione chi sostiene nell`Unione che le leggi per circoscrivere le intercettazioni e renderle rigorose esistano già. Il problema è che non vengono rispettate. Infatti il dossier di oltre 100 pagine da oggi sul tavolo del presidente del Consiglio del CSM e delle Procure della Repubblica riguardante il processo svolto a Sulmona e L`Aquila e che portò alla morte tragica in carcere di Camillo Valentini Sindaco di Roccaraso svela come è facile aggirare le norme e rendere le intercettazioni insindacabili e abusive.

Negli atti di questo fascicolo si ritrovano centinaia di richieste di autorizzazione alle intercettazioni e decreti dei GIP che le autorizzano con un uso spregiudicato della legge. In una prima fase , infatti, per evitare il deposito in contraddittorio delle trascrizioni i PM dichiarano che i reati per cui si procede sono di tipo associativo mafioso (fatto questo che fa scattare una deroga particolare che consente la segretezza). Poi dopo tre anni di intercettazioni i PM si accorgono che per quel reato non si può sostenere l`accusa in giudizio e depositano gli atti rendendo possibile le difese degli indagati. Ma c`è di più: per inserirsi nelle deroghe nei decreti di autorizzazione i Giudici fanno riferimento addirittura alla legge sul contrabbando di stupefacenti!!!

Il CODACONS e l`associazione utenti Giustizia chiedono al Premier di rendere più pesanti le pene per chi viola le leggi esistenti e soprattutto di obbligare a motivare i Giudici che autorizzano non con moduli prestampati o con rinvio alle relazioni della P.G. ma entrando nel merito della necessità assoluta di ricorrere a quel genere di strumento così delicato per la privacy assumendosi così la responsabilità delle autorizzazioni eventualmente illegali o inutili.




Ecco alcuni stralci dell`esposto presentato a Berlusconi dal CODACONS:



“… mai esiste nel decreto una motivazione del Giudice ma solo, a volte, un rinvio a atti della P.G. che sono sempre gli stessi ripetuti ad ogni scadenza della autorizzazione, in violazione dell’obbligo di motivazione stabilito anche dall’art. 13 della legge 203/91 (Art. 13. – 1. In deroga a quanto disposto dall`articolo 267 del codice di procedura penale, l`autorizzazione a disporre le operazioni previste dall`articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l`intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata
o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistono sufficienti indizi. 2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangono i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell`articolo 267 del codice di procedura penale )?



??in molti casi si legge nei decreti di autorizzazione addirittura che si procede per reati associativi del tipo previsto dagli artt.416 bis c.p. ?e 74 TU 309/90? (vedi tra i tanti il decreto del gip 11.1.2002 all.), laddove tale norma non aveva nulla a che fare con quelle indagini essendo relativa areati associativi per contrabbando di stupefacenti!!“



“ ?altrettanto abnorme è che si siano intercettati,e trascritti e depositati in atti telefonate e colloqui interni tra imputati e loro difensori che approntano la difesa in giudizi pendenti , violando così il sacrosanto diritto di difesa e fornendo al P.M., il cui ufficio sosteneva l’accusa proprio in quei procedimenti (es. il processo per ?falso? a carico di Macera e Valentini), e ancora l’ha sostenuta in sede di dibattimento di 1^ e 2^ grado, elementi di conoscenza della posizione degli imputati e della strategia difensiva, con gravissima violazione dell’art. 24 della Costituzione a vantaggio indebito della parte ?accusa? in danno della difesa. Così è stato per le telefonate tra l’avv. Lioi e il suo assistito (es. tel.3631 del 6.3.02;n.1229 all.68) , gli avv.ti Putaturo e Manzi e il loro cliente (intercettazione ambientale 33854 del 22.8.02) e l’avv. Pierluigi Pezzopane e il suo assistito (n.1289 del 4.3.02 all.73; n.0240 del 22.2.02 all. 62; n.1290 del 4.3.02 all.72; tel. Del 27.6.02; n.240 all.62; n.1214 all.64), telefonate utilizzate dallo SCO e dalla Procura nonostante spesso inerenti altri procedimenti in corso e con violazione della riservatezza tra difensore e assistito, senza peraltro alcuna utilità per il procedimento principale.“

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