Migliaia di persone si apprestano a partire per le tanto sospirate vacanze.
Purtroppo molti rimarranno delusi del trattamento che riceveranno, o non troveranno quanto è stato loro prospettato dai vari operatori turistici. Ma potranno far valere i loro diritti. Ecco come.
- Il Codacons ricorda ai consumatori che, in caso abbiano acquistato un pacchetto turistico e, giunti a destinazione, non abbiano trovato quanto loro prospettato, o abbiano riscontrato delle inadempienze da parte del Tour Operator, ai sensi del D.lgs. 111/1995, possono richiedere il risarcimento dei danni subiti inviando all’organizzatore del viaggio una raccomandata a.r. entro 10 giorni lavorativi dal rientro.
Infatti, in caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, l’organizzatore del viaggio o il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità.
- La revisione del prezzo di vendita del pacchetto è ammessa soltanto quando sia stata espressamente prevista dal contratto, e non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo originario. Se l’aumento è superiore, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate. Aumenti di prezzo non sono comunque consentiti nei 20 giorni che precedono la partenza.
- Le modifiche agli elementi del contratto devono essere comunicate in forma scritta al consumatore. Se questi non accetta le modifiche, può recedere dal contratto senza pagare alcuna penale.
- Se giunti a destinazione si riscontra che una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, è necessario segnalare le mancanze all’organizzatore del viaggio, al suo rappresentante locale o all’accompagnatore, poiché questi hanno l’obbligo di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio, non comportanti alcun onere ulteriore a carico del consumatore.
- In caso di annullamento del pacchetto turistico per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo. In ogni caso il consumatore ha diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
- In caso invece di overbooking, pratica purtroppo molto diffusa tra le compagnie aeree, il Codacons ricorda che il consumatore, nell’ipotesi di negato imbarco, ha diritto di scegliere tra il rimborso senza penali del prezzo del biglietto, un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale o un volo alternativo ad una data successiva che gli convenga. Indipendentemente dalla scelta effettuata, ha poi diritto ad una compensazione minima, fissata dal Regolamento CEE 295/91 pari a 150 ecu per i voli fino a 3.500 Km e 300 ecu per i voli oltre i 3.500 km.
Il Codacons invita comunque gli utenti a segnalare tutti i casi in cui i diritti del consumatore siano stati violati.
Buone vacanze a tutti.