COMUNICATO STAMPA DEL 12-05-12
VACANZE: VITTORIA DEL CODACONS, PER LA CASSAZIONE E’ PACCHETTO TURISTICO ANCHE IL VILLAGGIO CHE OFFRE LA PISCINA, LA SPIAGGIA ATTREZZATA, IL MINICLUB PER I BAMBINI, L’ANIMAZIONE ….
LA VACANZA ROVINATA VA RISARCITA ANCHE SE NON SI INVIA LA RACCOMANDATA NEI 10 GIORNI ED IL RECLAMO IN LOCO E’ FATTO SENZA FORMALITA’
Importante sentenza della Corte di Cassazione in tema di vacanze rovinate. Il codice del consumo, oggi del turismo, tutela il consumatore solo se c’è pacchetto turistico. Il turista fai da te è molto meno tutelato dalla legge. Se, cioè, si va in albergo per conto proprio si hanno molti meno diritti rispetto a quando si va in albergo avendo acquistato un pacchetto turistico. Stessa cosa per il trasporto.
Grazie a questa sentenza della Cassazione, invece, se il turista va in albergo o in un villaggio turistico con propri mezzi di trasporto, ma l’albergo offre un servizio aggiuntivo come spiaggia attrezzata, miniclub, tennis, piscina, allora è comunque un pacchetto turistico, se il consumatore ha scelto l’albergo da un catalogo di un tour operator.
In particolare, i servizi che prima erano considerati accessori all’alloggio, dalla spiaggia con gli ombrelloni all’animazione, entrano a pieno diritto nella definizione di pacchetto turistico di cui art. 2 del d.lgs n. 111 del 1995 (oggi art. 84 del Codice del turismo, ossia d.lgs n. 79/2011) e, quindi, anche in assenza del trasporto, possono essere fonte di risarcimento, costituendo una parte significativa del pacchetto, ossia della vacanza.
La Corte di Cassazione, infatti, ribaltando le sentenze di primo e secondo grado del Tribunale di Milano, ha stabilito che “nell’ipotesi di acquisto, da un’agenzia, del pernottamento con mezza pensione in un villaggio turistico, scelto da un catalogo; villaggio presso il quale, previo acquisto di una tessera club, sono fruibili servizi turistici (quali spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis … ecc), sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge (art. 2 del d.lgs n. 111 del 1995) per la configurabilità dell’acquisto di un pacchetto turistico“.
Nella sentenza della Corte di appello di Milano, poi, i consumatori avevano perso anche perché non avevano “trasmesso tempestivo reclamo” ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 111/95 (ora art. 49 Codice del Turismo), sia rispetto al reclamo da inviare entro 10 giorni dal rientro sia perché non era “stata effettuata una tempestiva comunicazione in loco dei disservizi lamentati“.
Ma anche in questo caso, per la Cassazione, il formale reclamo, in loco e al ritorno dalle vacanze, sono “previsioni a favore del consumatore, lontane dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso. Il reclamo in loco è volto a consentite di porre rimedio alle inadempienze; il reclamo con raccomandata è facoltativo: è volto alla denuncia degli inadempimenti al fine di favorire la soluzione della controversia in via stragiudiziale“.